Quando Kafka scrisse nel 1925 che nella Società dell’epoca “spesso [era] più sicuro essere in catene che liberi” (F. Kafka, Il Processo, 1925), sicuramente ignorava il fenomeno che si è sviluppato circa un secolo dopo: la società dell’informazione. L’impatto sociale nonché giuridico di questo fenomeno risulta notevole, in particolare, nel mondo occidentale, poiché caratterizzato dall’esistenza di numerose azioni di controllo da parte di soggetti pubblici e privati attraverso lo sviluppo delle tecnologie, la digitalizzazione e la possibilità offerte dai dispositivi di registrazione di immagini e suoni, anche in relazione con la loro utilizzazione in intranet e Internet.
Società dell’informazione: tra videosorveglianza e diritti degli interessati
La contemporanea frontiera della libertà nella Società dell’informazione e le nuove dimensioni e sfumature assunte dalla sorveglianza sistematica e automatizzata di spazi specifici con mezzi ottici o audiovisivi “ha suscitato un acceso dibattito tanto a livello comunitario, quanto a quello dei singoli Stati membri, al fine di identificare presupposti e restrizioni applicabili all’installazione di attrezzature di videosorveglianza, nonché le necessarie garanzie per le persone interessate” (Sorveglianza e sistemi biometrici – Relazione 2002. Garante per la Protezione dei dati personali).
Videosorveglianza nei luoghi di lavoro: ecco cosa interessa sapere al datore di lavoro
Per esigenze legate alla difesa del patrimonio nonché per prevenire furti, danneggiamenti, atti vandalici e per aumentare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, la videosorveglianza è diventata una pratica molto diffusa in alcune realtà private e pubbliche proprio per questi motivi.
Negli ultimi anni, l’istallazione di tali sistemi di rilevazione delle immagini si è esteso ai luoghi di lavoro, generando, di conseguenza, numerose critiche relativamente al controllo che alcuni soggetti possono esercitare sui propri lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300 recante lo Statuto dei lavoratori).
Su questo tema è intervenuta l’Autorità Garante che ha chiarito come – per le ragioni sopra indicate e valutata la liceità e la proporzionalità del trattamento da parte del Titolare – “l’istallazione di impianti audiovisivi e altri strumenti da parte dei datori di lavoro non deve essere preceduta da alcuna autorizzazione del Garante” ma “soggetti ad obblighi di accordi sindacali o ad apposite autorizzazioni da parte dell’Inl” (Provv. Garante 5 dicembre 2020).
FAQ dell’Autorità Garante: novità
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini dei dipendenti ha portato l’Autorità Garante a mettere a disposizione delle FAQ che, nonostante la brevità, sono alquanto utili ai datori di lavoro poiché riguardano questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. Ad esempio, se occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere; i casi di videosorveglianza in cui non si applica la normativa in materia di protezione dati; il modo in cui dev’essere fornita l’informativa agli interessati; i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate; eccetera (FAQ Garante Privacy).
Obblighi privacy e tempi di conservazione delle immagini
L’Autorità Garante ricorda che – salvo specifiche norme di legge, in base al principio di responsabilizzazione – le immagini registrate tramite impianti di videosorveglianza non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del GDPR 2016/679). Dunque, spetta al titolare individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.
Nuovo modello di informativa breve (cartello)
Fino alla pubblicazione delle FAQ del Garante non era mai stato definito il modello semplificato di informativa che i Titolari del trattamento erano tenuti a utilizzare prima di entrare nella zona sorvegliata. Le FAQ del Garante fanno rinvio al modello di cartello semplificato pubblicato nelle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB). Il nuovo modello è disponibile sul sito web del Garante.
Questo modello, che può essere adattato a varie circostanze (es. presenza di più telecamere) deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul Titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Viene ribadito che l’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario, nonché l’obbligo del Titolare di mettere a disposizione degli interessati un testo completo (informativa estesa) contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del GDPR 2016/679.
*I diritti delle immagini appartengono ai rispettivi proprietari. Per maggiori informazioni relativamente all’immagine del presente articolo, si prega di visitare il sito web EdilTecnico.
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