Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, delle Linee guida del Garante Privacy (Deliberazione n. 13 del 1/3/2007) e delle disposizioni dello standard ISO 27001 che definisce i requisiti dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
La recente disciplina sulla protezione dei dati, la progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche nel luogo di lavoro, nonché la situazione di emergenza sanitaria per COVID-19, ha spinto molti soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei propri dipendenti degli specifici strumenti di regolazione (es. policies, indicazioni, disciplinari e vademecum), riguardanti il rapporto di lavoro e il connesso utilizzo di tecnologie (anche in modalità smart working).
In una situazione di emergenza sanitaria come l’attuale (Covid-19), dove i processi di compliance iniziano a diventare particolarmente difficili, è necessaria una strategia che permetta alle realtà pubbliche e private di definire un quadro terminologico in grado di aiutarle a orientarsi, in particolare sul corretto utilizzo degli strumenti ICT.
In particolare, questo documento che abbiamo il piacere di condividere con i nostri clienti sul nostro blog si presenta come prontuario di nozioni e delimitazioni chiave – che presentiamo, anche, in forma di pillole – ed è frutto del lavoro di diversi esperti e professionisti altamente specializzati in materia privacy.
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Ai sensi del D.Lgs 231/2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2001) e ss.mm.ii.” e del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) n. 1937/2019
Il D.Lgs. n. 24/2023, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a nr. 249.
Particolare importanza riveste invece la modalità in cui i soggetti interessati (whistleblowers) possono effettuare le segnalazioni nonché il mezzo che deve garantire il soggetto pubblico o privato tenuto ad attivare “uno o più canali per la ricezione e gestione della segnalazione”. Secondo la norma, i canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
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