GDPRPUBBLICAZIONISANZIONI“I nomi dei condomini morosi: sino a che punto vale il diritto alla riservatezza?”

28 Febbraio 20240

Premessa

Viviamo in un periodo storico nel quale la privacy viene brandita, spesso impropriamente, come scudo per rimbalzare al mittente varie richieste che non si hanno intenzione o si ha paura di accogliere, temendo di fare Data Breach. Privacy e diritto alla riservatezza vengono frequentemente considerati dai Titolari del trattamento, come un diritto assoluto, valutando male o non valutando proprio i confini che il legislatore spesso pone. Pare essere il caso di un condominio, che ha rifiutato di trasmettere per “motivi di privacy”, ad un avvocato creditore del condominio stesso, la lista dei condomini morosi. Quale è stata la pronuncia del Tribunale di Roma a riguardo? In questo post ve la spieghiamo.

La vicenda ha inizio con un debito di un condominio nei confronti di un avvocato; quest’ultimo per soddisfare il proprio credito, ha chiesto all’amministratore la lista dei condomini morosi. A fronte del rifiuto dell’amministratore a fornire la lista per “questioni di privacy”, l’avvocato ha adito il Tribunale competente per chiedere che la sua richiesta venisse soddisfatta. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1190/2024 gli ha dato ragione, affermando che l’amministratore non solo poteva, ma doveva dare la lista al richiedente.

 

Vediamo insieme i motivi di tale pronuncia e dove si colloca nella questione la normativa privacy.

Il nodo centrale della vicenda viene sciolto dall’articolo 63 disp. att. c.c., il quale dice esplicitamente che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. L’amministratore di condominio è quindi obbligato da un vero e proprio disposto normativo a comunicare al creditore le generalità dei condomini morosi.

 

E la privacy dei condomini morosi?

In questo caso esiste una vera e propria base giuridica che non solo consente, ma obbliga l’amministratore a fornire i dati richiesti. La trasmissione dei dati è quindi lecita e conforme alla normativa privacy europea e nazionale vigente.

 

E quali dati fornire?

Quali dati possano essere forniti non è specificato dalla norma. Per rispondere a tale punto dobbiamo quindi rifarci al principio della minimizzazione dei dati. L’amministratore dovrà quindi fornire tutti i dati necessari affinché il creditore possa essere messo in condizione di soddisfare il suo debito (quindi ad es. Generalità dei debitori, indirizzi, codici fiscali, importi non pagati al condominio e millesimi di competenza – per individuare l’esatto ammontare del debito). L’amministratore dovrebbe invece rifiutarsi di fornire altre informazioni, non strettamente collegate alla soddisfazione del debito (es. posto di lavoro del condomino moroso, composizione del nucleo famigliare ecc). Dare questi dati potrebbe infatti essere considerato eccessivo e si avrebbe quindi avere una trasmissione illegittima degli stessi.

 

Privacy degli interessati sì, ma la comunicazione dei dati, in presenza di una base giuridica valida e definita può e deve essere effettuata: nessun diniego dunque alla trasmissione del dato, se è un’espressa previsione normativa a prevederlo.

Ci sono altri limiti?

Un limite resta certamente nell’uso che poi si fa di quel dato.

Poteva l’avvocato, una volta ottenuta la lista, pubblicarla su Facebook per spingere i debitori al pagamento? Assolutamente no.

Poteva usare i dati dei creditori per invitarli all’inaugurazione del suo nuovo studio legale? Assolutamente no.

La lista dei creditori infatti, deve essere utilizzata esclusivamente per agire ai sensi di legge contro gli stessi per ottenere le somme dovute.

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