CARTELLA CLINICACOVID-19DIRITTO DI ACCESSOGDPRPUBBLICAZIONI“Richieste di accesso e rilascio di copia della cartella clinica: dal diritto di accesso all’obbligo di riservatezza”

27 Maggio 20210

Le richieste di accesso ai dati particolari (ex sensibili) contenuti nelle cartelle cliniche nonché le istanze di rilascio di copia delle stesse presentano particolari problemi interpretativi e di natura operativo-organizzativa a cui devono far fronte le strutture sanitarie tenute a provvedere.

 

Premessa

Le richieste di accesso ai dati particolari (sensibili) contenuti nelle cartelle cliniche nonché le istanze di rilascio di copia delle stesse presentano particolari problemi interpretativi e di natura operativo-organizzativa a cui devono far fronte le strutture sanitarie pubbliche e private. La questione dell’accesso e il rilascio di copia della cartella clinica è un caso esemplare che mette in luce come la disciplina della tutela della privacy si interseca, dunque, con quella del diritto di accesso, che trova la sua consacrazione nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

In questo post cercheremo di affrontare i diversi presupposti e le modalità in cui le strutture sanitarie, pubbliche e private, sono tenute a dare seguito a tali istanze.

 

Tra diritto di accesso (L. 241/1990) e tutela della privacy

Nell’ultimo periodo sono molte le richieste pervenute nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, #residenze sanitarie assistite, strutture riabilitative nonché strutture pubbliche e private residenziali per anziani. Di fatto, qualche settimana fa, siamo stati spettatori di una rivoluzione di diffide avvenute anche nelle strutture sanitarie attraverso le quali, gli interessati richiedevano l’espressa disapplicazione del già noto D.L. 44/2021 che ha imposto agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo di vaccinazioni anti SARS-CoV-2. 

Ovviamente non tutte sono diffide. Numerose sono, inoltre, le richieste di esercizio di diritti e le istanze di accesso e di rilascio di copia delle cartelle cliniche pervenute nelle strutture pubbliche e private nel corso degli ultimi mesi. La cartella clinica – diario giornaliero nel quale gli operatori sanitari registrano tutte le informazioni riguardanti lo stato di salute di un paziente, la diagnosi, le terapie, le analisi e gli accertamenti strumentali cui esso viene sottoposto – è ritenuta documentazione pubblica di fede privilegiata (cfr. Cass. Pen., sez. V, 21 novembre 2011, n. 42917).

 

I problemi interpretativi

Le richieste di accesso ai dati particolari (sensibili) contenuti nelle cartelle cliniche nonché le istanze di rilascio di copia delle stesse presentano particolari problemi interpretativi e di natura operativo-organizzativa a cui devono far fronte le strutture sanitarie tenute a provvedere. Una cosa è certa: oltre l’obbligo di conservazione delle cartelle cliniche per tempo illimitato (Circ. Ministero della Sanità 19 dicembre 1986, n. 900), vi è altresì l’obbligo di presa in carico delle istanze di accesso e di rilascio di copia agli interessati richiedenti. 

Probabilmente, la mancanza di consapevolezza di tale obbligo porta molte strutture a domandarsi in quale modo, l’ente detentore della cartella clinica, è tenuto a fornire i dati personali e particolari (sensibili) ivi contenuti. Si pensi, ad esempio, alla richiesta presentata dal familiare di un residente in una struttura riabilitativa privata e non dal diretto interessato, oppure all’istanza di rilascio di copia della cartella clinica formulata dall’erede del de cuius (cfr. Cass. civile sez. I, 08/09/2015, n. 17790).

La questione dell’accesso e il rilascio di copia della cartella clinica è un caso esemplare che mette in luce come la disciplina della tutela della privacy si interseca, dunque, con quella del diritto di accesso, che trova la sua consacrazione nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo

Il modus operandi

In questo contesto, di fronte alla richiesta di accesso o di rilascio di copia della cartella clinica da parte di un soggetto interessato, la struttura sanitaria è tenuta ad applicare la disciplina sull’accesso ai documenti amministrativiCome stabilito dalla normativa giuridico-amministrativa, gli interessati hanno diritto a prendere visione della propria cartella clinica e a richiederne copia. In più, come previsto dal DM del 5 agosto 1977, è anche dovere del direttore sanitario di una struttura privata, ove richiesto, di dare seguito alla richiesta di accesso e al rilascio delle copie delle cartelle cliniche.

A tale riguardo, il GPDP ha stabilito il diritto dell’interessato ad ottenere l’accesso ai dati contenuti nella cartella, in forma intellegibile, ponendo a carico dell’ente detentore l’onere della trascrizione dei dati, risultati di difficile o impossibile comprensione per illeggibilità della grafia con cui la stessa è stata redatta (Decisione GPDP 30 settembre 2002)

Vi sono comunque altre particolarità che riguardano le modalità in cui le strutture sanitarie sono tenute ad operare a seguito delle richieste pervenute di accesso e rilascio di copia della cartella clinica. Tali particolarità mettono al centro della procedura di accesso e rilascio della cartella clinica i principi basilari della normativa privacy in vigore (liceità, esattezza, integrità e riservatezza). Come sancito dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, «un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano e di esercitare tale diritto (…)Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati».

 

I soggetti aventi diritto

La situazione diventa ancora più difficile per le strutture sanitarie, qualora tali richieste avvengano da un soggetto terzo per conto del diretto interessato. In tal caso, la struttura sanitaria è tenuta a valutare e accertare se il soggetto terzo richiedente sia legittimato ad esercitare tale diritto (es. tutore, curatore, esercente la responsabilità genitoriale, amministratore di sostegno). Attenzione perché soggetto terzo è chiunque, anche se legato all’interessato da rapporti di carattere familiare o di parentela. Dunque, nessuno, senza apposita autorizzazione o nomina potrà, quindi, accedere ai dati dell’interessato.

L’accesso e il rilascio di copia di documentazione sanitaria ad un soggetto terzo avvengono su richiesta scritta e soltanto previo accertamento che il richiedente sia un avente diritto (art. 50 c.p.)

Al fine di dare riscontro a tali richieste risulta alquanto fondamentale il ruolo collaborativo tra struttura sanitaria e responsabile della protezione dati personali (Data Protection Officer – DPO). Quest’ultimo, ove nominato dalla struttura sanitaria, si occuperà di organizzare e vigilare sulla gestione dei dati personali, al fine di assicurare il corretto trattamento secondo le normative sulla privacy a livello europeo e nazionale.

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