DPOGDPRPUBBLICAZIONI“I sistemi di riconoscimento biometrico quale misura di sicurezza: implicazioni privacy”

27 Febbraio 20230
Future cyber security data protection by biometrics scanning with human eye to unlock and give access to private digital data. Futuristic technology innovation concept.

 

Premessa

L’utilizzo di dispositivi e tecnologie per l’accertamento dell’identità personale nell’ambito dell’erogazione di servizi ovvero per il controllo degli ingressi a locali aziendali risulta essere una prassi diffusa.

Se è vero che l’adozione di sistemi biometrici basati sull’elaborazione dell’impronta digitale e della topografia della mano può essere consentita per limitare l’accesso ad aree e locali ritenuti sensibili in cui è necessario assicurare elevati e specifici livelli di sicurezza è pur vero che tale trattamento implica un trattamento di dati personali. Infatti, il Regolamento (UE) 679/2016 definisce i dati biometrici come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici”.

Tali dati rientrano nella categoria di dati c.d. particolari, rispetto ai quali la normativa impone una specifica attenzione, pertanto è necessario porre molta attenzione alla tutela dei dati personali quando si effettua un trattamento di dati biometrici.

Ai fini della effettuazione dell’operazione di trattamento concernenti dati biometrici “privacy compliant” è necessario fondare il trattamento sui principi della Privacy by design e Privacy by default: il primo prescrive che la protezione dei dati debba avvenire fin dalla progettazione; il secondo principio statuisce che per impostazione predefinita vanno trattati solo ed esclusivamente i dati necessari al raggiungimento dello scopo evitando di raccogliere dati personali superflui. Inoltre, ai fini della implementazione di un sistema di riconoscimento biometrico, è necessario che il Titolare del trattamento individui una precisa base giuridica e che lo stesso predisponga adeguate ed indonee misure di sicurezza. Ed è questo il primo requisito per definire il trattamento del dato biometrico legittimo.

Si arriva così al secondo requisito di legittimità per il trattamento di dati biometrici: la valutazione di impatto. La normativa in materia di protezione e tutela dei dati personali, infatti statuisce – all’art. 35 del GDPR – che quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua, prima del trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. La valutazione di impatto è essenziale perché serve a capire la necessarietà e la proporzionalità del trattamento. In particolare, bisogna prevedere in anticipo quali possono essere – in astratto – le conseguenze sui diritti e libertà delle persone fisiche interessate e adottare misure volte alla mitigazione del rischio. Di conseguenza la valutazione di impatto è obbligatoria per i Titolari del trattamento che sfruttano tecnologie biometriche.

Ulteriore requisito di fondamentale importanza è la sussistenza di una informativa chiara, precisa e soprattutto comprensibile all’interessato mediante la quale è informato – tra le altre – dell’effettuazione di tale trattamento, della condizione di legittimità, dei dati trattati, delle modalità di effettuazione del trattamento e delle tempistiche della conservazione.

In conclusione, sebbene i sistemi di riconoscimento biometrico costituiscano una adeguata misura di sicurezza volta a presidiare gli accessi ad “aree aziendali sensibili” richiedono tanto l’adozione di elevate cautele per prevenire possibili pregiudizi a danno degli interessati, con particolare riguardo a condotte illecite che determinino l’abusiva ricostruzione dell’impronta e la sua ulteriore utilizzazione quanto una accurato bilanciamento degli interessi in gioco onde valutare la necessità e la proporzionalità del trattamento ed il rispetto della cogente normativa in materia di protezione e tutela dei dati personali.

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