GDPRPUBBLICAZIONIVIDEOSORVEGLIANZA“Videocamere in condominio o in una abitazione privata: tutto ciò che c’è da sapere per procedere ad una corretta installazione”

22 Settembre 20220

L’installazione delle telecamere in un ambiente di lavoro è spesso un argomento delicato. Il trattamento comporta la gestione di immagini che, anche solo potenzialmente, potrebbe comportare un controllo sul lavoratore. Ecco perché l’istallazione di un impianto di videosorveglianza aziendale comporta vari oneri in capo al titolare del trattamento, quali ad esempio la richiesta di installazione presentata all’Ispettorato del lavoro competente o l’accordo sindacale, qualora in azienda siano presenti RSA o RSU.

Per i privati cittadini che vogliano installare un impianto di videosorveglianza nelle proprie abitazioni o pertinenze l’iter è differente, in quanto non è soggetto alle procedure previste dall’art. 4 del c.d. Statuto dei Lavoratori, ma non può di certo dirsi esente da regole e/o limitazioni.

In ogni caso, prima di installare delle telecamere quindi bisogna accertarsi di aver seguito tutte le procedure necessarie e che l’impianto sia conforme a quanto richiesto dalla normativa privacy europea e nazionale vigente. L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini, infatti, deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata.

Attenzione: l’utilizzo scorretto di un impianto di videosorveglianza privato può configurare un vero e proprio reato!

Innanzitutto dobbiamo precisare che ci sono delle norme che valgono per tutti gli impianti di videosorveglianza privati. Vi sono poi normative specifiche per l’installazione di telecamere a seconda che siano installate in un condominio o nei singoli privati appartamenti.

A seguito  delle novità introdotte dal GDPR, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha messo a punto delle FAQe le relative risposte ai dubbi più frequenti sull’installazione di telecamere, ricomprendendo appunto anche le telecamere presenti in ambienti privati e condominiali. In entrambi i casi per l’installazione di un impianto è sempre necessario attenersi al “principio di minimizzazione” del trattamento nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.”

È importante precisare anche che per l’installazione di impianti situati in condominio o private abitazioni, non è necessario richiedere la preventiva autorizzazione del Garante privacy, né ad alcuna pubblica autorità. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del GDPR), spetta al titolare del trattamento, nel nostro caso al condominio o al privato cittadino, valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del GDPR. In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatizzati.

La normativa in materia di protezione non si applica al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, ad esempio, mediante l’uso di un drone) e nemmeno nel caso di fotocamere false o spente, perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fanno eccezione le telecamere finte installate in un contesto lavorativo, dove  trovano comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della L. 300/1970).

 

Devo essere autorizzato all’installazione delle videocamere? Se si da chi?

Telecamere private

Non occorrono autorizzazioni particolari. Un privato cittadino nella sua proprietà privata può disporre autonomamente sull’installazione delle telecamere.

Telecamere condominiali

Per quanto riguarda invece la videosorveglianza condominiale è necessario in primo luogo che l’istallazione venga disposta durante l’assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.). Se la votazione ha esito negativo, le telecamere non possono essere installate.

 

Cosa possono inquadrare le telecamere?

Telecamere private

Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche live (ovvero, senza registrazione di immagini), relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse). È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.  Se quindi una videocamera viene ad esempio installata in un giardino privato, il cono visuale non potrà inquadrare il portone d’ingresso del caseggiato o una porzione di cortile condominiale. Il Garante privacy ha precisato che qualora non sia possibile nella ripresa della proprietà privata eliminare dal cono visuale parti dell’edificio comuni o di proprietà di altri condomini, queste porzioni dovranno essere oscurate con appositi sistemi tecnici.

Telecamere condominiali

Al contrario di quanto detto sopra, le riprese nel caso di videosorveglianza condominiale dovranno limitarsi a riprendere le parti comuni dell’edificio e delle sue pertinenze (es. portone d’ingresso, cortile condominiale, vialetti, muri esterni), senza rilevare zone private come ad esempio portoni di ingresso interni delle abitazioni o posti auto privati.

 

Una volta installate le telecamere ci sono obblighi informativi anche per i privati cittadini?

Telecamere private

Per quanto riguarda le telecamere apposte nelle abitazioni private, anche se eventuali soggetti terzi interessati andrebbero sempre informati delle riprese, non c’è un vero e proprio obbligo di apporre appositi cartelli (soprattutto all’interno dell’appartamento); in ogni caso spesso questi vengono comunque apposti (sui cancelli o sulle porte dell’abitazione) in quanto svolgono la funzione di deterrente per malintenzionati. Bisogna prestare comunque attenzione qualora nell’abitazione siano presenti lavoratori domestici, questi ultimi devono invece essere informati della presenza delle telecamere dal datore di lavoro ed in ogni caso sono vietate le installazioni lesive della dignità della persona (le telecamere ad esempio non possono essere installate nei bagni).

Telecamere condominiali

Nel caso poi delle telecamere condominiali, devono essere installati appositi cartelli, che devono rinviare a un’informativa privacy completa, contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, che può essere digitalmente leggibile tramite QRcode/link ad una pagina web o cartacea tramite affissione ad esempio sulla bacheca del condominio.

 

Le immagini registrate possono essere diffuse?

Telecamere private

Delle proprie immagini personali ognuno può disporre a proprio piacimento. Se le immagini inquadrano però terzi (ad. esempio amici invitati a cena) il discorso è differente e le stesse non possono essere in alcun modo diffuse senza il consenso delle persone riprese, salvo per le ragioni di sicurezza e salvaguardia del patrimonio per le quali sono state installate. Anche in tale circostanza comunque, le immagini non possono essere pubblicate o diffuse in maniera indiscriminata, ma devono ad esempio essere consegnate alle Autorità competenti.

Telecamere condominiali

Le immagini non possono essere diffuse. Possono essere consegnate/mostrate alle Autorità competenti qualora si verifichino episodi legati alle finalità per le quali sono state raccolte o qualora venga fatta richiesta da parte di un Organo competente (es. Potrebbero richiederle i Carabinieri perché magari hanno il sospetto che le telecamere possano aver inquadrato l’autore di un reato).

Se desideri quindi installare delle telecamere al di fuori di un contesto lavorativo puoi farlo, ma occhio alla privacy!

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