La ripresa di immagini in diretta di determinati luoghi con la trasmissione live sulla rete può essere un’interessante iniziativa con finalità promozionali. Attenzione però alle riprese accidentali di persone fisiche – se riconoscibili, è un trattamento di dati personali!
L’installazione di una webcam volta a riprendere un determinato luogo o paesaggio, con l’intenzione di trasmettere le immagini riprese in modalità live sul proprio sito web è stata recentemente oggetto di una nostra consulenza nei confronti di un cliente. Iniziative rientranti in questo ambito si hanno frequentemente in luoghi turistici o paesaggistici, come piste da sci in luoghi montani o le spiagge in zone marittime – quale scopo, si può intendere in linea di massima quello di fornire un punto di osservazione in tempo reale delle condizioni metereologiche e/o dell’affluenza di persone al luogo ripreso.
Vi è tuttavia l’esigenza che tali riprese si configurino effettivamente quale semplice punto di osservazione del mero luogo, senza ricadere nella ripresa di persone fisiche che siano riconoscibili o identificabili. Infatti, qualora la ripresa avesse ad oggetto persone fisiche identificabili, le immagini si qualificherebbero quali “dati personali” e di conseguenza rientranti nel campo di applicazione del del Regolamento UE 2016/679.
Quale trattamento di dati personali, si aprirebbero dunque le necessità e gli adempimenti richiesti all’azienda che ha intenzione di installare le webcam in questione – tale azienda, opererebbe dunque in qualità di Titolare del trattamento, che in quanto tale dovrà effettivamente valutare la sussistenza di una legittima base giuridica del trattamento.
Quale prima esigenza, vi è la necessità di valutare oggettivamente quale sia la reale finalità che si vuole perseguire con l’installazione della webcam.
Nel caso concreto, effettuando un ragionamento improntato sugli scopi che l’azienda intendeva perseguire mediante l’installazione della webcam, nell’ambito della nostra consulenza, si è osservato come la ripresa di persone fisiche riconoscibili non rientrasse assolutamente nelle intenzioni e volontà dell’azienda stessa.
Assieme al nostro cliente, dunque ci siamo posti la questione sul corretto inquadramento dell’eventuale trattamento di dati personali potenzialmente realizzato attraverso la webcam, ai fini di operare nel perimetro delineato dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Certamente, però, nelle indicazioni fornite vi è un ragionamento di base da cui partire: ove la webcam sia utilizzata senza possibilità o volontà di identificazione delle persone fisiche riprese, non vi è alcun trattamento di dati personali da gestire
“Se non vi è dato personale, non vi è trattamento”
Seppur risalente, punto di partenza per le valutazioni da compiere è contenuto nel Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sulla videosorveglianza del 2010. In particolare, ci troviamo all’interno dell’ambito delineato al punto n.4.5 “Utilizzo di web cam o camera online a scopi promozionali-turistici o pubblicitari”. Tale articolo ci fornisce indicazioni precise da seguire:
“Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le immagini raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.”
“(…) Modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi”
La non identificabilità delle persone fisiche riprese è stabilita in modo chiaro. Anche ai non esperti in materia privacy, le ragioni esposte per tale delimitazione sono assolutamente comprensibili: per le persone fisiche riprese, la trasmissione online in tempo reale della propria immagine rappresenta con grande probabilità un pregiudizio rilevante. Le immagini in rete sono visualizzabili da parte di chiunque in qualunque parte del mondo – parimenti, da parte di chiunque tali immagini potrebbero essere registrate, utilizzate e riprodotte per le finalità più disparate.
L’esigenza primaria consiste quindi nel fatto che le immagini riprese e rese disponibili online non permettano in alcun modo di riconoscere tratti somatici delle persone riprese. Molte sono le modalità percorribili, soprattutto in senso tecnico, per raggiungere tale scopo.
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