Premessa
Il Garante in un vademecum ha di recente affrontato l’argomento dei dati personali contenuti nei temi scolastici. Ti sei mai chiesto se questi dati ricadano nella tutela offerta dalla normativa privacy? Come devono comportarsi a riguardo gli insegnanti?
Vi siete mai chiesti se i temi scolastici dei vostri figli/nipoti rientrino nella normativa privacy?
La risposta è sì. È infatti lo stesso garante nel Vademecum a parlarcene.
Vi sarà infatti capitato nella vostra carriera scolastica di mettere nero su bianco dei vostri pensieri, esperienze personali, situazioni legate a voi e alla vostra famiglia. Non esclusivamente, ma in particolare negli anni della scuola primaria, è frequente vedere assegnazioni di temi come “Parlami della tua famiglia”, “La mia mamma”, o altri temi che nella loro risoluzione facilmente possono generare racconti inerenti sfera privata e familiare degli alunni, contenenti dati personali comuni, particolari e persino giudiziari. Pensiamo a Pierino che facendo un tema sul sui suoi hobby scriva che una delle sue attività preferite è giocare a calcio col suo papà, ma che non può più farlo da quando il papà è finito in carcere per aver rubato, o da quando si è fatto male a lavoro ed stato operato alla gamba. Senza saperlo, nel nostro esempio, il piccolo Pierino, ha fornito alla scuola dei dati giudiziari o legati allo stato di salute del proprio papà. Cosa può/deve fare quindi l’istituzione scolastica relativamente a questi dati?
Devono essere vietati o evitati i temi che potrebbero comportare l’acquisizione di dati personali?
Assolutamente no, ed è lo stesso Garante privacy a dircelo all’interno del suo vademecum:” Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare”. L’assegnazione resta possibile e non lesiva della privacy, ma c’è un però…
“Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, specialmente se riguardano argomenti delicati, è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali”. I dati personali contenuti nei temi non devono essere inoltre diffusi e il docente è tenuto alla loro riservatezza.
L’insegnante dunque deve essere responsabilizzato e sensibilizzato alla tutela della privacy, ponendosi come custode delle informazioni trasmesse dai suoi alunni. Un filtro dunque lasciato alla sua sensibilità.
Ecco che entra in gioco ancora una volta l’importantissimo ruolo che la formazione privacy ha all’interno di un’organizzazione. I docenti, ma più in generale tutti gli incaricati al trattamento, devono essere messi in condizione di comprendere e fare propri i precetti ed i principi privacy; solo così il rispetto degli stessi potrà essere interiorizzato e non restare una mera applicazione meccanica a spot, garantendone una tutela effettiva.
Il Garante aggiunge anche che, “in generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l’interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell’alunno all’interno della classe o della comunità scolastica”: l’interesse primario del minore come stella polare dell’insegnante, anche per quanto riguarda il rispetto della privacy e il trattamento dei dati personali che dovessero emergere dalle attività didattiche.
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